lunedì 16 novembre 2009

Testo del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 , lotta contro i ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali

Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalita' giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attivita' produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.

Art. 3.
Responsabilita' del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato determinato dall'impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 4.
Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
 3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile.
 4. Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attivita' produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

Art. 5.
Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Art. 6.
Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalita', possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Art. 7.
Nullita'
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, e' nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonche' ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidita' aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente piu' lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equita' il contenuto dell'accordo medesimo.

Art. 8.
Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. L'inibitoria e' concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravita' del fatto.

Art. 9.
Modifiche al codice di procedura civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile e' abrogato.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".

Art. 10.
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 e' cosi' sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.".

Art. 11.
Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina piu' favorevole per il creditore.
3. La riserva della proprieta' di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, e' opponibile ai creditori del compratore se e' confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.

giovedì 19 marzo 2009

Etoro. Simulare per iniziare e poi... a voi la scelta!

Incuriosita da un articolo letto in rete, ho deciso di scaricare il programma di etoro e di iniziare a simulare i miei investimenti. Mooolto divertente. Ma si sa, con i soldi non si scherza, e pur avendo a disposizone un budget virtuale da gestire, l'istinto è quello di analizzare le perdite e di cercare un modo per ammortizzarle, riuscendo invece ad ottenere dei risultati vincenti.

E ho sviluppato il mio metodo di guadagno su etoro.
Un metodo che ha funzionato, permettendomi di recuperare le perdite iniziale e di aumentare il mio capitale, pur virtuale, con una simulazione di trading esattamente identica a quella reale. Insomma, i parametri non vengono cambiati, il sito lavora in tempo reale, le valute oscillano secondo la domanda e l'offerta del forex e non sono "ammorbiditi" per cercare di fare nuovi clienti.
Altrimenti non si perderebbe...

Come guadgnare con etoro? vi svelerò il mio segreto, messo a punto dopo una serie di acquisti che ripetutamente si trasformavano in perdite.
Compravo e quello che compravo sistematicamente scendeva, poco inizialmente, per poi precipitare sempre più in basso, fino a svalutazioni con percentuali molto alte.
Che fare? rientrare vendendo alla metà del valore d'acqusito?
Oppure esorcizzare la "perdita" riuscendo ad avere numerosi guadagni sulla stessa transizione monetaria.

In pratica, eseguo un primo acquisto di valuta investendo pochi dollari, tanto per creare un punto di partenza.
Se lo scambio risulta immediatamente favorevole, tanto meglio, decido quando fermarlo e ci guadagno. Ma se, sistematicamente, il moi investimento perde valore, attendo che la percentuale di perdita sia abbastanza rilevante e faccio un secondo investimento, superiore al primo. Poi attendo ancora. Se continua a perdere ( e di solito i miei investimenti continuano a perdere) faccio ancora uno o due investimenti mentre la valuta cala, investendo sempre cifre maggiori.

L'ultimo investimento, quello che mi crea il recupero di tutto il capitale, avviene in pratica ad una notevole percentuale di ribasso rispetto al primo.

E poi si sale. Il recupero dell'ultimo investimento è spesso a brevissimo termine, tutto sta nel calcolare quando lo si ritiene conveniente, generalmente amando poco il rischio rivendevo non appena il mio margine di guadagno poteva considerarsi soddisfacente e farmi rientrare degli investimenti minori precedenti.
Continuando ad attendere il risalire della valuta, sceglievo poi quando rivendere i successivi, ottenendo quindi un guadagno e un aumento del capitale. Magari il primo investimento non lo recupero, ma i successivi investimenti si.

Certo, verrebbe da dire, se si aspettasse un po' a riscattare l'investimento maggiore il guadagno potrebbe essere davvero alto, ma non sono fatta per i grandi rischi, solo per quelli ponderati...
E comunque, il trading di etoro, come tutti gli investimenti forex, è un rischio. Lo si corre solo se ce lo si può permettere, e se la perdita non pregiudica il proprio stile di vita.

Che dire di etoro. Il programma è davvero ben fatto, ci sono molte funzioni, non le ho sperimentate tutte perchè mi sono buttata sulle mie sperimentazioni, ma è possibile ponderare gli investimenti utilizzando strumenti più affidabili di consulenza e di rilievo dati.
La grafica è immediata, il sito non crea difficoltà di alcun tipo, è semplice e intuitivo, se poi siete degli amanti della finanza, se vi piace studiare il mercato per cercare la strategia vincente che possa fare la differenza nel vostro budget, se vi piace l'investimento quanto la simulazione, etoro è sicuramente da provare.

Potrete gestire un capitale virtuale ed entrare nel mondo del forex senza correre alcun rischio, almeno finchè di simulazione si tratta.....
Gratuito.

giovedì 5 febbraio 2009

Zopa. La nuova frontiera dei prestiti e degli investimenti.


Zopa. La nuova frontiera dei prestiti e degli investimenti. Zopa è un social leading di scambio denaro, una sorta di piazza affari dove domanda e offerta di denaro si trovano e contrattano quindi direttamente alle migliori condizioni economiche sul mercato. La formula è innovativa, il modello proposto punta sull’abbattimento dei costi dei prestiti eliminando i costi di gestione bancaria tipici delle banche tradizionali e abbattendo anche i costi di transizione, puntando su una piattaforma semplice che non incide elevatamente sulle transizioni.
Zopa offre la possibilità tanto di investire quanto quella di chiedere prestiti, è proprio nell’incontro di queste due realtà che si concretizzano le transizioni, da un lato chi ha denaro da offrire decide il tasso di interesse a cui prestarlo, dall’altro lato chi cerca un prestito decide se e a quali condizioni accettare i prestiti. La domanda e l’offerta si dovrebbero incontrare quindi alle migliori condizioni per entrambi, in modo da soddisfare tanto uno quanto l’altro richiedente.
Quando una persona chiede un prestito Zopa analizza la domanda e se l’accetta compila un profilo del richiedente assegnando una classe in base ai parametri di affidabilità valutati, le classi possono essere A+. A, B o C. Gli investitori possono decidere, oltre alle condizioni economiche, anche di concedere prestiti solo ad alcune classi, limitando quindi ulteriormente i rischi.
I prestiti sono divisi in microprestiti, ovvero non vengono affidati i capitali di un unico investitore ad un unico richiedente ma frazionati in tante piccole quote, meccanismo che dovrebbe ulteriormente ridurre i rischi o quanto meno limitarli. Zopa partecipa ad ogni prestito contribuendo con una quota di 10 euro. Gli investimenti di 500 euro o superiori vengono divisi in almeno 50 quote.
Contrattualmente, i richiedenti firmano un contratto con Zopa, mentre gli investitori, anch’essi dopo un’iscrizione formalizzata tramite l’invio di documenti, effettuano il deposito sul proprio conto Zopa attraverso bonifico bancario. I prestiti vengono restituiti dai debitori tramite rate mensili addebitate sul conto corrente bancario previo RID, in caso di mancato pagamento si interviene attraverso società di recupero credito.
Quali sono i costi di questo tipo di prestito? Zopa trattiene una commissione sul prestito concesso al debitore più una quota annuale, nell’esempio posto sul sito ad un prestito di 2.000 euro corrispondono 30 euro di commissioni che non saranno restituite neanche se si provvedesse all’estinzione anticipata del debito, la quota che Zopa trattiene agli investitori è pari all’1% del capitale investito. Le rate che i debitori pagano a zopa vengono immesse nel conto del creditore e, salvo diverse disposizioni, reinvestite nuovamente alle stesse condizioni, continuando quindi ad alimentare il flusso di capitali. La formula è sicuramente innovativa, la risposta della rete dimostra una certa curiosità anche se molte sono ancora le reticenze degli investitori più tradizionali sull’effettiva sicurezza e sulle garanzie offerte da Zopa, pur ammettendo l’esistenza di ulteriori formule di salvaguardia del capitale quali assicurazioni e rientro rapido e pur considerando che l’investimento minimo è di 100 euro, una quota piuttosto abbordabile per testare il servizio e valutarlo. Per quanto riguarda le opinioni su zopa, omettendo intenzionalmente le segnalazioni presenti sul sito ufficiale stesso, ecco cosa si legge sulla rete:

Weblion da ciao.it. spiega come avviene la tassazione di questi investimenti, che devono essere dichiarati in sede di dichiarazione dei redditi e che sono soggetti quindi alle aliquote in vigore per legge e che si possono riassumere in questo dato: chi ha un reddito tra i 28.001 e i 50.000 euro annui vedrà decurtare i propri interessi del 38%, dato non competitvo con quello di altri investimenti che prevedono percentuali tra il 12 e il 27% . Weblion constata poi che il ritorno del capitale in caso di insolvenza non è garantito. Perplesso sull'effettiva convenienza offerta da Zopa, consiglia di investire solo capitali modesti a titolo di test.

Non molto entusiasta neanche alexpp che ha provato a richiedere un prestito vedendoselo rifiutare, pur avendo un buon reddito, perchè in attesa di un mutuo, richiesta che come fa notare l'autore, riguarda forse il 70% della popolazione. Anche i tassi risultano convenienti ma non i migliori in assoluto.

Decisamente più soddisfatto bigolo71 che è stato un pioniere di Zopas, rientrando tra i primi investitori ha potuto garantirsi il fatto di non pagare le commissioni a vita.
Dalla sua esperienza racconta che in tre mesi ha piazzato gli investimenti (finchè non sono investiti i capitali non fruttano interesse) e ha iniziato a guadagnare. Mettendo sull'ago della bilancia le possibili insolvenze pensa di poter recuperare un 5,5% di guadagno che, detratte le tassazioni da dichiarazioni dei redditi, si traducono in un 4% netti.

Concludo dicendo che la formula di Zopa è interessante, l'investimento forse viene proposto come decisamente più interessante di quanto si rilevi in termini concreti dunque inutile aspettarsi un 7%, meglio considerare un attendibile e affatto malvagio 4%.




sabato 17 gennaio 2009

Conto arancio. Cosa offre

Conto arancio è un prodotto Ing Direct che propone una formula di risparmio vantaggiosa, offrendo, tanto per capirci, il 4,25% per sei mesi per chi sottoscrive l'investimento. Analizziamolo nel dettaglio.

Conto arancio è un conto di deposito che non presenta spese e che offre un alto rendimento. Il conto si può aprire in due modalità, "singolo" se siete gli unici intestatari o "cointestato" se lo si vuole condividere con altre persone. Aprire un conto cointestato implica però l'essere già intestatari di un conto predefinito (ovvero un altro conto corrente di appoggio) cointestato con la stessa persona.

Per aprire un conto arancio online occorre:
-dichiarare il proprio codice fiscale
-presentare il proprio documento di identità
-indicare numero di conto corrente, abi e cab del proprio conto corrente predefinito della banca d'appoggio (la banca dove siete già intestatari di un conto corrente, in pratica)
- Un indirizzo email valido
Questi dati dovranno essere certificati su un modulo online, l'istituto provvederà poi a mandare via posta un documento riepilogativo d'adesione da firmare e restituire sempre via posta allegando anche la fotocopia del documento di identità, dopodichè occorre effettuare il primo versamento e attendere la lettera di ricevimento primo versamento e il codice segreto
(pin)che verrà inviato in busta separata e che permetterà di consultare e operare sul proprio conto. Il pin sarà l'elemento da tenere sempre sotto mano per effettuare qualsiasi operazione.
Insomma, non una burocrazia eccessiva, giusto l'indispensabile per poter unire la comodità del conto online alla tradizionalità del conto bancario vero e proprio. In definitiva conto arancio si attiva in un mese circa.

Conto arancio si presenta come conto gratuito, a zero spese, dichiarando che tutte le operazioni di apertura, deposito, traserimento e chiusura sono gratuite e non è neanche gravato dall'imposta di bollo.
Conto arancio offre un rendimento elevato garantendo il 4,25% per sei mesi, terminati i qualil il tasso tornerà al valore normale del 3% con la possibilità di farlo diventare un 4% annuo con la formula "Arancio+" ovvero immobilizzando il capitale investito per un periodo determinato di 6-12 mesi. Conto arancio+ si può attivare dagli investimenti minimi di 10.000 euro e inizia ad essere vantaggioso sopra i 50.000. Insomma, un prodotto che probabilmente merita un approfondimento a parte, dal momento che chi ha un tale capitale da investire sul lungo periodo valuta attentamente tute le proposte del mercato, e non si ferma alla prima proposta.

Torniamo al tasso di interesse di conto arancio. Il tasso del 3% non è però un tasso netto, bisogna ancora decurtare le ritenute fiscali, pari al 27%, il risultato finale che si ottiene è dunque un
2,19% netto. Inoltre il tasso di interesse non è fisso ma è soggetto alle variazioni delle condizioni economiche del mercato, può, in pratica, variare a seconda degli abbassamenti o degli innalzamenti disposti dalla Banca Centrale Europea, con il conseguente adeguamento.
Conto arancio, già sul mercato e pubblicizzato (avete presente la
zucca?) da anni, nasce e si pone come investimento sicuro, non si tratta di un investimento ad alto rischio ma di un deposito bancario effettivo e sicuro. Ing Direct è una banca olandese che aderisce al fondo Interbancario di Tutela dei Depositi olandese e italiano, offrendo quindi le identiche garanzie del vostro istituto bancario d'appoggio.

Altro vantaggio che offre è la libertà di investimento e di prelievo, si può aprire con un solo euro e le disponibilità sono prelevabili in due giorni lavorativi.

Gli interessi vengono calcolati su base giornaliera con accredito al 31 dicembre. Questo significa che maturano giornalmente ma vengono
accreditati una sola volta all'anno, ovvero il 31 dicembre. In pratica al 1 di gennaio gliinteressi si sommano al capitale depositato e si parla di capitalizzazione annuale degli interessi attivi.
Questo, in termini spicci, significa che per essere realmente vantaggioso il vostro conto arancio non dovrà essere toccato (se non per essere rifocillato) per anni. Non è quindi la soluzione migliore per un deposito a basso termine, solo se pensate di avere dei capitali da potere immobilizzare e che non vi serviranno per un lungo periodo potrete ottenere dei risultati apprezzabili da conto arancio. Inoltre, trattandosi di un prodotto finalizzato al risparmio sul lungo termine, il conto non rilascia i prodotti tipici della banca tradizionale quali bancomat, carta di credito o libretto di assegni.
Per aprire conto arancio è necessario appoggiarsi al conto corrente abituale, solo da quello si potrà alimentare il conto. Per depositare denaro si possono usare le seguenti modalità:
-bonifico bancario dal conto corrente d'appoggio a conto arancio
-servizio d'alimentazione tramite rid, effettuabile via internet o telefonica, ordinando idi prelevare l'importo dal conto corrente abituale
-assegno bancario o circolare
Per poter prelevare il denaro occorre invece telefonare al numero arancio gratuito del servizio clienti e accedere alla sezione clienti del sito, l'area personale dove si possono monitorare i propri investimenti.
Consultando il sito di ing direct si legge che l'alto rendimento dei conti deposito è possibile in quanto i costi strutturali sono dieci volte inferiori rispetto ad una banca tradizionale (certo non spiegano come fanno ad ottimizzare in tale modo le spese, forse con il telelavoro?) e grazie ad una gestione accentrata e diversificata degli investimenti il gruppo riesce ad ottenere interessi più alti della media. Questo è già più comprensibile, chiaramente un unico centro decisionale che può operare e investire contando sui risparmi raccolti in modo capillare sul territorio, anche grazie alla rete, avrà un potere economico superiore rispetto ad un singolo istituto che opera in maniera territoriale, pur contando sulla tradizionalità dell'investimento (ma anche sulla concorrenza..).
Infine Ing Direct giustifia la propria capacità economica dichiarando che l'alto livello tecnoclogico garantisce la massima efficienza abbattendo i costri di transazione tipici delle strutture organizzative più obsolete. Anche questo aspetto è solo in parte convincente, non so se la realtà bancaria, ai giorni nostri, sia realmente ancora "obsoleta", i gruppi che iniziano ad usare i prodotti informatici sono ormai tanti e anche gli istituti più tradizionali cercano di restare al passo offrendo comunque un servizio di consultazione e a volte di operatività (non sempre gratuita) che permette di abbattere costi e tempistica.
Ma certo, le banche "tradizionali" sono ancora lontani dalla filosofia dell'online, spesso le code agli sportelli sono necessarie e per quanto si riescano a risolvere problemi paradossalmente enormi, il rischio è ancora di perdersi in un bicchiere d'acqua (io mi sono vista tornare indietro due bonifici bancari all'estero dalla mia "cara" banca tradizionale, pur avendo fornito tutti i dati necessari per eseguire l'operazione. Ma le spese non mi sono state rimborsate.....)

Vediamo cosa ne pensano gli utilizzatori.

Jass7, da ciao.it, scrive che la
sicurezza è garantita perchè il sito è criptato con due livelli di accesso e se anche qualcuno potesse craccare l'account l'unica operazione possibile sarebbe il trasferimento del denaro sul conto corrente associato. Lamenta poi che le promozioni sono solo rivolte ai nuovi correntisti mentre non sono previsti incentivi per i correntisti di vecchia data.
Molto interessante la testimonianza di Inti, affidabile utente di ciao.it che ha aderito a conto arancio praticamente dagli esordi del prodotto sul mercato potendone apprezzare da subito "la sua grande semplicità di utilizzo" e la sua"trasparenza" che dimostra l'assenza di spese occulte. L'autore ammette che il
tasso di interesse è discutibilmente interessante ma riconosce anche la capacità competititva di conto arancio. Dopo lo "scossone positivo" dato dai primi sei mesi di invstimento, si può andare a sindacare sulla convenienza del prodotto. Punti positivi sono comunque l'estrema facilità di utilizzo e la massima sicurezzadelle operazioni. L'autore racconta poi che attraverso il conto arancio è possibile investire nei titoli del gruppo Ing. L'autore lo consiglia sicuramente a chi ancora non ha sottoscritto il conto, mentre consiglia ai vecchi investitori di rivolgersi verso conti che offrono un rendimento più elevato.
Meno soddisfatto è invece nikbreff che constata che non c'è alcuna convenienza a restare clienti dopo i primi sei mesi, sottolineando il fatto che ogni filiale di ing direct si muove in modo autonomo e quindi decide le proprie promozioni, tanto che la filiale spagnola attua degli incentivi anche per i vecchi clienti, cosa che quella italiana non riconosce.

Anche su Investire informati si parla di conto arancio, si ribadisce l'aspetto della
sicurezza approfondendo i tassi di garanzia e ribadendo che la garanzia offerta è pari a quella delle banche italiane ma si evidenzia anche la poca conoscenza della gestione delle tesoreria accentrata.
In rete si trova parecchio materiale, ma il concetto è fondamentalmente sempre lo stesso: il prodotto è valido per i nuovi investitori, deludente per chi, dopo avere visto i risultati del primo anno, non riesce a rassegnarsi ad un calo clamoroso che lo rende si ancora un buon prodotto, ma non il migliore da continuare a mantenerlo.