sabato 27 febbraio 2010

L'arbitro bancario finanziario, chi è e quando serve

La figura dell'arbitro bancario finanziario rappresenta il principale interlocutore in caso di liti tra clienti e banche e altri intermediari di operazioni finanziarie. Si tratta di una figura "stragiudiziale" in quanto rappresenta un'alternativa più semplice ed economica, oltre che rapida, rispetto al ricorso al giudice, insomma un po' come la fiugra del giudice di pace nelle cause civili.
L'A.B.F. da non confondere con il sistema della conciliazione o dell'arbitrato, è un organismo impariziale e indipendente che si pronuncia in pochi mesi sulle questioni  sollevate. In pratica l'arbitro rappresenta un'autorità in material finanziaria non vincolante dal punto di vista legale ma ha dalla sua uno strumento molto utile per farsi rispettare comunque: la pubblicazione degli inadempienti. Figuratevi quanto è disdicevole per una persona singola finire sull'elenco dei protestati e immaginate come possa essere cosa sgradita per una banca finire nell'elenco degli inadempienti dell'ABF. Chi finanza l'ABF? La banca d'Italia, quindi è chiara l'autorità rivestita da tale organismo e il riconoscimento pubbloico della competenza in materia.
Prima di rivolgersi all'ABF occorre che il cliente abbia tentato di risolvere la controversia direttamente, cercando un dialogo con la banca attraverso la presentazione di un reclamo. Interpellare l'arbitro non pregiudica comunque la possibilità, decisamente più dispendiosa, di ricorrere alle vie legali. L'arbitro Bancario Finanziario è stato introdotto nel panorama finaniario con l'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario che stabilisce come le banche e gli istituti finanziari debbano aderire a un sistema di risoluzione delle conroversie con i clienti di tipo stragiudiziale. L'ABF si compone da un Organo decidente articolato in tre collegi sul territorio nazionale (una sede a Milano, una a Roma e una a Napoli) e da una segreteria tecnica. Ogni Organo è composto da 5 membri di cui un presidente e due membri individuati dalla Banca d'Italia, un membro individuato dalle associazioni degl iintermediari e uno designato dalle associazioni dei consumatori, ogni componente deve possedere adeguata esperienza, professionalità, integrità e indipendenza. . Il mandato è rinnovabile una sola volta e dura 5 anni per il presidente e 3 anni per gli altri componenti. L'attività di segreteria tecnica viene svolta dalla Banca d'Italia e si esplica in queste fasi:  ricevimento dei ricorsi  e  verifica i requsiti di validità, raccolta della documentazione e verifica della relativa completezza .
 Si possono sottoporre all'Arbitro Bancario Finanziario le controversie che riguardano banche nazionali e non operanti in Italia, intermediari, istituti di moneta elettronica operanti in Italia e Poste Italiane per l'attività di Bancoposta. Si possono sottoporre all'arbitro questioni riguardanti mutui, conti correnti, prestiti personali con il  limite di 100.000 euro per i prestiti e senza limiti di importo quando invece si richiede solo la verifica di diritti, obblighi e facoltà.
Non sono competenza dell'arbitro le questioni sugli investimenti (azioni e obblicazioni, derivati ecc..), leasing e factoring, casistiche più vecchie del 1 gennaio 2007 o casistiche sotto esame dell'autorità giudiziaria. Come già detto precedentemente, prima di ricorrere all'arbitro occorre avere presentato un ricorso all'istituto  bancario o finanziario, la banca ha l'obbligo di rispondere a tale ricorso entro 30 giorni, se non si riceve risposta entro 30 giorni o se non si considera soddisfacente la risposta è possibile rivolgersi all'ABF versando la somma di 20 euro a titolo di contributo spese procedurali, copia del pagamento dovrà essere allegata alla richiesta di istruzione pratica.
Il modulo di ricorso è disponibile nel sito ufficiale dell'ABF.
Una volta istruita la pratica l'ABF si pronuncerà sul quesito posto, il suo giudzio, come già detto, non è legalmetne vincolante ma costringerà la banca a valutare con molta attenzione la causa, versando immediatamente 200 euro di spese di istruttoria e a correre il rischio di essere pubblicati nell'elenco degli inadempienti qualora non si attengano al giudizio comunicato.
In pratica l'arbitrato è uno strumento economico di salvaguardia della correttezza dei termini finanziari nei contratti bancari, ruolo da non trascurare per operare in trasparenza, correttezza e competitività nel mondo creditizio.

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