mercoledì 10 novembre 2010

Le procedure di recupero crediti

Capita, nella vita, di trovarsi in momenti di difficoltà economica e di dover fronteggiare situazioni difficili, sia in termini procedurali che  psicologici, l'avere a che fare con il recupero crediti è sicuramente uno di questi momenti critici.
Il recupero crediti può essere di due tipi, giudiziale ed extragiudiziale, nel primo caso sono state attivate tutte le procedure giurisdizionali atte a riconoscere un credito e il diritto  del creditore a vedersi rifondere di tale importo attraverso il pignoramento dei beni immobili del debitore, nel secondo caso invece il recupero crediti segue un iter privato, attraverso agenzie specializzate in questa attività ma non investite da alcuna autorità giudiziale.

Naturalmente la fase extragiudiziale può trasformarsi in fase giudiziale, qualora non risulti efficace l'iter standard che solitamente, si basa sui seguenti passaggi per sollecitare il pagamento:
  •  contatti epistolari 
  •  contatti telefonici
  •  contatti da parte dell'agenzia di appoggio
  •  intimazione epistolare a pagare
  •  diffida legale a pagare
  •  relazione di intervento per passare alla fase giudiziale

Questi solleciti si svolgono, solitamente, in un arco temporale di 30, 40 giorni.

Le difficoltà maggiori riscontrate dalle agenzie di recupero crediti sono quelle di fronteggiare l'irreperibilità del debitore, l'esito positivo del recupero crediti spesso è anche correlato alla flessibilità delle formule di rimborso adottate, qualora sia possibile concordare rimborsi rateali facilita l'accordo  tra le parti.

 C'è però da dire che i costi del recupero crediti possono essere addebitati al debitore (articolo 6 D. Lvo 231/2002) e questo spesso fa lievitare ulteriormente gli importi in contenzioso.

Presupposto per l'attivazione di una procedura di recupero crediti, è il fatto stesso che il debitore sia considerata persona in grado di assolvere ai suoi impegni finanziari, questo è valutabile attraverso una perizia della pratica che stabilirà la convenienza - o meno -  a iniziare le procedure di sollecito del pagamento.
In pratica se una persona viene considerata insolvibile, se non vengono rintracciati beni materiali a suo carico, se è già in una situazione finanziaria talmente compromessa da non lasciare speranze di poter effettuare il recupero - e in tempi accettabili - è raro che un'agenzia accetti in carico il cliente, onde evitare di dover lui stesso sollecitare il pagamento verso il creditore.

Per quanto riguarda il recupero crediti giudiziale, falllite le vie extragiudiziali,  si attua la costituzione in mora del debitore: se il debito è legato ad un titolo di credito (cambiale, assegno) e questi sono scaduti, sono di fatto già esecutivi ed è possibile precettare il pagamento. Con l'attivazione della costituzione in mora inizia anche il conteggio degli interessi moratori, si interrompe il termine di prescrizione, viene riconosciuto l'obbligo del debitore di risarcire l'eventuale danno.

Il ricorso al decreto ingiuntivo  è invece un ordine di pagamento imposto al debitore dal giudice attraverso un decreto,  questa procedura  ha costi inferiori rispetto ad un procedimento ordinario e ha tempi esecutivi molto più brevi (generalmente 40 giorni), può essere applicato qualora il credito consista in una somma di denaro o un bene determinato (il debito deve risultare chiaramente nella sua misura incontestabile) confutato da una prova scritta (polizze e promesse di pagamento scritte in via privata, telegrammi, estratti di scritture contabili, talvolta anche le fatture sono considerate un documento idoneo per richiedere il decreto ingiuntivo). Qualora il debito si basi su una cambiale, assgno bancario o circolare o certificato di liquidazione di borsa il decreto può essere immediatamente eseguibile.

Vi è infine la possibilità di ricorrere in via ordinaria ad un procedimento con sentenza volto ad accertare l'esistenza del credito stesso e a condannare il debitore al pagamento dello stesso.
Questi strumenti possono essere utilizzati qualora non siano stati prese specifiche garanzie nel momento della sottoscrizione del contratto, a tutela del capitale impegnato (assicurazioni, caparre).


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