Compass propone prestiti personali personalizzati e adattabili alle diverse esigenze dei clienti, offrendo quindi prodotti versatili e sicuramente competitivi tra le varie proposte che permettono di ottenere soldi subito in caso di bisogno.
Compass total Flex è il prestito che permette di richiedere da 1.500 a 30.000 euro prevedendo la possibilità di diminuire l'importo della rata, aumentando la durata del prestito, dopo i primi 12 mesi di rimborsi. Questa estensione si effettua senza spese aggiuntive e può essere effettuata per ben 5 volte nel corso del finanziamento, allo stesso modo è possibile estinguere in qualsiasi momento la totalità del debito contratto, sempre senza pagare commissini aggiuntive. Se la domanda di prestito verrà accettata, il denaro sarà immediatamente disponibile, addirittura nella stessa giornata.
E' possibile stipulare un'assicurazione che protegge il nucleo famigliare da eventi sfavorevoli e imprevedibili, anche riguardanti la salute.
mutui, conti correnti, investimenti, risparmio, informazioni e opinioni a confronto per scegliere bene tra le tante proposte...
sabato 24 aprile 2010
lunedì 19 aprile 2010
TWIN: quando mutuo e conto corrente vanno di pari passo
La proposta lanciata dal gruppo UBI è semplice e interessante: fare viaggiare insieme il conto corrente e il mutuo, unendo la prerogativa del risparmio e degli interessi generati dalle liquidità del conto corrente con l'impegno a lungo termine di un mutuo.
I vantaggi? al conto corrente verrà applicato lo stesso tasso di interesse del mutuo.
Con twin le somme depositate nel conto corrente saranno comunque sempre disponibili per ogni esigenza, il conto abbinabile è il duetto (nelle sole versioni mio, noi, maxi e cinqueAzzero) e ogni sottoscrittore avrà la possibilità di scegliere se utilizzare gli interessi maturati sul conto corrente per diminuire l'importo delle singole rate o di diminuire la durata del mutuo.
In pratica gli interessi del conto corrente contribuiscono a pagare il mutuo stesso!
Questa soluzione accontenterà soprattutto quelli che si lamentano di non avere un tasso soddisfacente nei propri conti correnti, a dispetto dei tassi applicati nei mutui, in questo caso infatti il tasso è equivalente e la sinergia dei due investimenti - mutuo a lungo termine - conto corrente per le liquidità, permetterà di ottenere dei vantaggi tangibili tanto sul lungo termine, con la riduzione del termine del mutuo, quanto sul breve termine, monetizzando immediatametne gli interessi con l'abbattimento della rata. Certo poi, questo abbattimento dipenderà sostanzialmente dalla liquidità di cui disponete...
giovedì 15 aprile 2010
Da oggi operativi gli incentivi statali, al via gli acquisti per risparmiare
Parte oggi l’assalto all’accaparramento del bonus governativo che permetterà a molti italiani di risparmiare usufruendo degli incentivi riservati all’acquisto di cucine componibili, elettrodomestici, motocicli, connessioni a banda larga , motori nautici. Una cospicua fetta degli stanziamenti è stata inoltre riservata alle macchine da lavoro quali le gru per l’edilizia, i rimorchi e le macchine agricole e da movimentazione terreno. Altro settore incentivao è quello dell’efficienza energetica industriale e degli immobili ad alta efficienza energetica.
Il fondo, di 300 milioni di euro, è stato spartito tra queste macrocategorie nell’ottica di incentivare i consumi a basso impatto ambientale e rilanciare un’economia stagnante per via della profonda crisi economica di cui ancora non si vede l’uscita.
Il fondo, di 300 milioni di euro, è stato spartito tra queste macrocategorie nell’ottica di incentivare i consumi a basso impatto ambientale e rilanciare un’economia stagnante per via della profonda crisi economica di cui ancora non si vede l’uscita.
lunedì 12 aprile 2010
Duttilio, il prestito flessibile
Così si presenta Duttilio sul sito ufficiale dell'Agos Ducato, il prestito che diventa flessibile. Il prodotto finanziario si pone come un prestito adattabile ai programmi di spesa e alle diverse esigenze dei clienti, rimborsabile in rate facilmente modificabili di importo.
Cosa offre Duttilio?
La possibilità di monetizzre da 2.750.000 euro fino a 30.000,00 con un tasso (TAN) fisso a partire da 9% fino ad un massimo di 13,51%. Duttilio può essere rimborsato da 12 fino a 120 rate a cadenza mensile.
Per richiedere il prestito occorre fornire carta d'identità, codice fiscale e documento comprovante il reddito personale ed è vincolato ad un rimborso bancario (tramite RID).
La flessibilità del prodotto consiste nella semplicità con cui è possibile modificare l'importo della rata, aumentandola o diminuendola, la richiesta di modifica deve avvenire almeno 3 mesi dopo l'apertura del finanziamento e almeno 40 giorni prima della scadenza da modificare. Duttilio offre poi la possibilità di "saltare la rata" rimandandola per un massimo di 3 volte nel corso dell'intero finanziamento, purchè la richiesta avvenga almeno 15 giorni prima della data di scadenza e intercorrano almeno 6 mesi tra una richiesta e l'altra. Infine, se il prestito viene estinto anticipatamente non vengono applicate maggiorazioni e penali.
Mutuo inpdap
I dipendenti i pensionati dell'amministrazione pubblica possono richiedere, per l'acquisto della prima casa, il mutuo presso l'Istituto Nazionale per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, (INPDAP).
Requisito per poter avanzare la richiesta del mutuo è essere dipendenti effettivi da almeno 3 anni, inoltre il richiedente e i suoi famigliari non devono risultare intestatari di un abitazione entro un raggio di 100 km dal comune dove si trova l'immobile da acquistare.
Per richiedere il mutuo occorre presentare domanda presso la sede provinciale INPDAP inviando il modulo (scaricabile nella pagina della modulistica) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno allegando la documentazione richiesta.
Le concessioni dei mutui sono vincolati alla disponibilità economica di ogni sede, in ogni caso il mutuo Indpad ha un valore richiedibile massimo di 300.000 euro ed è stipulabile per 10, 15, 20, 25 o 30 anni.
Se la domanda viene accolta e il mutuo approvato, entro 45 giorni si procede con la firma del
Requisito per poter avanzare la richiesta del mutuo è essere dipendenti effettivi da almeno 3 anni, inoltre il richiedente e i suoi famigliari non devono risultare intestatari di un abitazione entro un raggio di 100 km dal comune dove si trova l'immobile da acquistare.
Per richiedere il mutuo occorre presentare domanda presso la sede provinciale INPDAP inviando il modulo (scaricabile nella pagina della modulistica) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno allegando la documentazione richiesta.
Le concessioni dei mutui sono vincolati alla disponibilità economica di ogni sede, in ogni caso il mutuo Indpad ha un valore richiedibile massimo di 300.000 euro ed è stipulabile per 10, 15, 20, 25 o 30 anni.
Se la domanda viene accolta e il mutuo approvato, entro 45 giorni si procede con la firma del
venerdì 9 aprile 2010
Conto Tascabile di che banca!
Innovativa l'idea proposta da che banca con questo conto tascabile che altro non è se non una carta ricaricabile utilizzabile per fare e ricevere bonifici in quanto dotata di iban. In pratica è possibile farsi accreditare lo stipendio, domiciliare le bollette e pagare tramite i rid, tutte possibilità prima riservate ai soli conti correnti tradizionali e ora...a portata di carta ricaricabile.
La carta può essere caricata fino a contenere un massimo di 50.000 euro, la spesa è ovviamente vincolata al fondo sulla carta, non si concede credito in pratica... se i soldi ci sono si possono prelevare presso i normali sportelli bancari, quando i fondi si esauriscono occorre ricaricarli per poter continuare ad utilizzarla. La carta è attiva nei circuiti pagobancomat e mastercard, questo garantisce la massima fruibilità ovunque, sia in Italia che all'estero.
La carta può essere caricata fino a contenere un massimo di 50.000 euro, la spesa è ovviamente vincolata al fondo sulla carta, non si concede credito in pratica... se i soldi ci sono si possono prelevare presso i normali sportelli bancari, quando i fondi si esauriscono occorre ricaricarli per poter continuare ad utilizzarla. La carta è attiva nei circuiti pagobancomat e mastercard, questo garantisce la massima fruibilità ovunque, sia in Italia che all'estero.
sabato 27 febbraio 2010
L'arbitro bancario finanziario, chi è e quando serve
La figura dell'arbitro bancario finanziario rappresenta il principale interlocutore in caso di liti tra clienti e banche e altri intermediari di operazioni finanziarie. Si tratta di una figura "stragiudiziale" in quanto rappresenta un'alternativa più semplice ed economica, oltre che rapida, rispetto al ricorso al giudice, insomma un po' come la fiugra del giudice di pace nelle cause civili.
L'A.B.F. da non confondere con il sistema della conciliazione o dell'arbitrato, è un organismo impariziale e indipendente che si pronuncia in pochi mesi sulle questioni sollevate. In pratica l'arbitro rappresenta un'autorità in material finanziaria non vincolante dal punto di vista legale ma ha dalla sua uno strumento molto utile per farsi rispettare comunque: la pubblicazione degli inadempienti. Figuratevi quanto è disdicevole per una persona singola finire sull'elenco dei protestati e immaginate come possa essere cosa sgradita per una banca finire nell'elenco degli inadempienti dell'ABF. Chi finanza l'ABF? La banca d'Italia, quindi è chiara l'autorità rivestita da tale organismo e il riconoscimento pubbloico della competenza in materia.
Prima di rivolgersi all'ABF occorre che il cliente abbia tentato di risolvere la controversia direttamente, cercando un dialogo con la banca attraverso la presentazione di un reclamo. Interpellare l'arbitro non
L'A.B.F. da non confondere con il sistema della conciliazione o dell'arbitrato, è un organismo impariziale e indipendente che si pronuncia in pochi mesi sulle questioni sollevate. In pratica l'arbitro rappresenta un'autorità in material finanziaria non vincolante dal punto di vista legale ma ha dalla sua uno strumento molto utile per farsi rispettare comunque: la pubblicazione degli inadempienti. Figuratevi quanto è disdicevole per una persona singola finire sull'elenco dei protestati e immaginate come possa essere cosa sgradita per una banca finire nell'elenco degli inadempienti dell'ABF. Chi finanza l'ABF? La banca d'Italia, quindi è chiara l'autorità rivestita da tale organismo e il riconoscimento pubbloico della competenza in materia.
Prima di rivolgersi all'ABF occorre che il cliente abbia tentato di risolvere la controversia direttamente, cercando un dialogo con la banca attraverso la presentazione di un reclamo. Interpellare l'arbitro non
domenica 14 febbraio 2010
Il bonus gas. Chi ne ha diritto e come si richiede
Il bonus gas è stato introdotto da metà dicembre 2009 e consiste in un rimborso sul consumo del gas a cui possono accedere le famiglie con un basso reddito o con un nucleo famigliare numeroso (parliamo di almeno 4 persone).
Il risparmio che si ottiene con questo bonus è di circa il 15% della spesa media annua presunta e può essere richiesto dalle famiglie che utilizzano il gas metano (non è previsto per chi utilizza il gas in bombola o il GPL). Requisito inderogabile per poter richiedere il bonus è quello stabilito dalla dichiarazione ISEE, l'indicatore di situazione economica equivalente, le soglie per poter fare domanda sono infatti di ISEE non superiore a 7.500 euro per le famiglie con 3 figli a carico e non superiore a 20.000 euro per le famiglie con più di 3 figli a carico.
Il risparmio che si ottiene con questo bonus è di circa il 15% della spesa media annua presunta e può essere richiesto dalle famiglie che utilizzano il gas metano (non è previsto per chi utilizza il gas in bombola o il GPL). Requisito inderogabile per poter richiedere il bonus è quello stabilito dalla dichiarazione ISEE, l'indicatore di situazione economica equivalente, le soglie per poter fare domanda sono infatti di ISEE non superiore a 7.500 euro per le famiglie con 3 figli a carico e non superiore a 20.000 euro per le famiglie con più di 3 figli a carico.
domenica 31 gennaio 2010
Piccolo prestito Inpdap
Il piccolo prestito inpdap consiste in un prestito della durata di 12, 24, 36 o 48 mesi erogato per fare fronte a improvvise e urgenti necessità, è possibile richiederlo solo se si è dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione.
La quota di rimborso prevede una parte di capitale e una parte di interesse.
Per ottenere il piccolo prestito occorre presentare domanda in triplice copia compilata su questo modello fornito dall'inpdap alla propria amministrazione di appartenenza o all'istituto che eroga la pensione se si tratta di pensionati, qusti provvederanno a inoltrarla alla sede Inpdap.
Non occorre giustificare l'esigenza del prestito in alcun modo, ne con la produzione di documentazione o con altri certificati.
Gli importi che si possono richiedere sono:
L'equivalente di uno o max 2 stipendi per i prestiti annuali, da rimborsare in 12 rate
L'equivalente di due- tre o massimo 4 mensilità per i prestiti rimborsabili in 24 rate
L'equivalente di tre-sei mesi di stipendio per i prestiti rimborsabili in 36 rate
L'equivalente di quattro-otto mensilità per i prestiti rimborsabili in 48 rate
Il tasso annuo effettivo per i prestiti annuali è del 4, 50%, le spese di amministrazione dello 0,5% e il premio fondo rischi dello 0,30%, con un TAEG pari al 5,48%
Il premio fondo rischi cresce a seconda della durata sottoscritta, passando quindi dallo 0,30% allo 0,60% per i prestiti biennali, allo 0,90% per i prestiti triennali e all'1,20% per i prestiti quadriennali.
Altra variazione è costituita dall'aliquota applicata ai pensionati in base all'età al momento della domanda.
Come si incassano i piccoli prestiti?
Per importi fino a 4.648,11 il pagamento avviene presso la cassa dell'istituto o con spedizione di assegno bancario circolare o ancora con accredito sul conto bancario del richiedente
Per importi superiori ai 4.648,11 il pagamento avviene o in contanti presso la banca cassiera dell'istituto d'appoggio dell'Inpdap o con accredito sul cc postale o bancario del richiedente.
Le rate vengono direttamente trattenute dallo stipendio o pensione.
Il piccolo prestito è rinnovabile dopo un periodo che varia dai 6 mesi per il prestito annuale fino ai 24 mesi per quello quadriennale.
In caso di morte o sopravvenuta invalidità contratta in servizio non si procede al recupero del debito residuo.
La quota di rimborso prevede una parte di capitale e una parte di interesse.
Per ottenere il piccolo prestito occorre presentare domanda in triplice copia compilata su questo modello fornito dall'inpdap alla propria amministrazione di appartenenza o all'istituto che eroga la pensione se si tratta di pensionati, qusti provvederanno a inoltrarla alla sede Inpdap.
Non occorre giustificare l'esigenza del prestito in alcun modo, ne con la produzione di documentazione o con altri certificati.
Gli importi che si possono richiedere sono:
L'equivalente di uno o max 2 stipendi per i prestiti annuali, da rimborsare in 12 rate
L'equivalente di due- tre o massimo 4 mensilità per i prestiti rimborsabili in 24 rate
L'equivalente di tre-sei mesi di stipendio per i prestiti rimborsabili in 36 rate
L'equivalente di quattro-otto mensilità per i prestiti rimborsabili in 48 rate
Il tasso annuo effettivo per i prestiti annuali è del 4, 50%, le spese di amministrazione dello 0,5% e il premio fondo rischi dello 0,30%, con un TAEG pari al 5,48%
Il premio fondo rischi cresce a seconda della durata sottoscritta, passando quindi dallo 0,30% allo 0,60% per i prestiti biennali, allo 0,90% per i prestiti triennali e all'1,20% per i prestiti quadriennali.
Altra variazione è costituita dall'aliquota applicata ai pensionati in base all'età al momento della domanda.
Come si incassano i piccoli prestiti?
Per importi fino a 4.648,11 il pagamento avviene presso la cassa dell'istituto o con spedizione di assegno bancario circolare o ancora con accredito sul conto bancario del richiedente
Per importi superiori ai 4.648,11 il pagamento avviene o in contanti presso la banca cassiera dell'istituto d'appoggio dell'Inpdap o con accredito sul cc postale o bancario del richiedente.
Le rate vengono direttamente trattenute dallo stipendio o pensione.
Il piccolo prestito è rinnovabile dopo un periodo che varia dai 6 mesi per il prestito annuale fino ai 24 mesi per quello quadriennale.
In caso di morte o sopravvenuta invalidità contratta in servizio non si procede al recupero del debito residuo.
Mutuo BancoPosta per l'acquisto di prima o seconda casa
Con BancaPosta è possibile sottoscrivere mutui per l'acquisto della prima o della seconda casa e per la ristrutturazione dell'abitazione, inoltre è possibile il trasferimento del vecchio mutuo oltre al trasferimento più l'ulteriore concessione di una liquidità aggiuntiva, infine è possibile anche monetizzare in liquidi il valore dell'immobile.
Nel caso di acquisto e ristrutturazione sono previsti mutui che variano da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30, stesse condizioni previste anche per la formula surroga (trasferimento mutuo) e sostituzione più liquidità, mentre per la sola formula liquidità il massimo tempo d'estinzione è di 20 anni. Vediamo nel dettaglio i mutui sottoscrivibili per l'acquisto di prima o seconda casa.
Mutuo a tasso fisso:
La durata può essre di 5, 10, 15, 20, 25 o 30 anni, il tasso è calcolato al parametro IRS ovvero il tasso di riferimento per i prestiti interbancari alungo termine.
Un mutuo di 20 anni concesso su un importo di 100.000 euro prevede, per esempio, una rata di euro 678 al mese (tassi riferiti a gennaio 2010, sul sito ufficiale delle poste vengono aggiornati in tempo reale)
Mutuo a tasso variabile
Anche questo può avere una durata di 5, 10, 15, 20, 25 o 30 anni ed è calcolato al parametro Euribor 3 mesi 360, con variazioni trimestrali.
Un mutuo di 20 anni concesso su un importo di 100.000 euro prevede, alla data attuale (gennaio 2010) una raga di 504 euro al mese.
Mutuo Tasso Variabile BCE
Durate di 5-10-15-20-25 o 30 anni, la rata è calcolata al tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, il parametro viene rilevato l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese e applicato dal primo giorno del mese seguente.
Un mutuo di 20 anni per un importo di 100.000 euro prevede alla data attuale (gennaio 2010) una rata di 552 euro.
MUTUO A TASSO MISTO
Anche questo sottoscrivibile da 5-10-20-25-30 anni permette di rivedere la scelta del mutuo ogni 2, 5 o 10 anni, passando da un tasso all'altro, sia che si passi dal fisso al variabile che dal variabile al fisso. Questo prodotto è particolarmente interessante perchè non tutte le banche permettono di poter valutare l'andamento del mercato con questa grande elasticità, attualmente, come dimostrano anche le simulazioni sopra proposte, è particolarmente conveniente il tasso variabile rispetto al tasso fisso, ma è difficile prevedere quali saranno le condizioni tra 2, 5 o 10 anni, riservarsi il diritto di valutazione del mercato è un'opportunità da non sottovalutare.
Una volta scelto il lasso di tempo (2, 5 o 10 anni) ad ognuna di queste scadenze avremo la possibilità di passare da un conto all'altro.
Per un mutuo di 100.000 euro rimborsabile in 20 anni con partenza a tasso variabile la rata sarà di 508-504 euro al mese (per queste tabelle, particolarmente personalizzabili, è opportuno consultare direttamente l'offerta di BancoPosta.
MUTO A RATA DECRESCENTE
Mutuo caratterizzato da un tasso fisso con rata decrescente, la durata è prevista per 5-30 anni come nei casi precedenti, il tasso è calcolato sul parametro IRS e il rimborso diminuisce perchè la quota capitale resta costante mentre la quota di interesse è a scalare.
Sempre ipoteizzando un mutuo di 100.000 euro per un periodo di 20 anni si pagherà una rata di 419 euro.
MUTUO ISI (Inizio solo interessi)
La durata prevista è di 15 o 20 anni, calcolato sul tasso IRS, per i primi 2 o 3 anni è possibile pagare rate di importo inferiore costituite dai soli interessi, oltre a questo periodo si inizierà a pagare anche la quota capitale.
Un mutuo di 20 anni (3+17) alle condizioni attuali prevede una rata di 452 euro per i primi 2 anni e di 752 per i successivi 17. Assolutamente non conveniente in questo momento.
MUTUO AFFITTO (rata costante, durata variabile)
Una formula mista tra rata costante e durata variabile, compresa inizialmente tra 10 e 20 anni estendibile fino a 30 con il pagamento eventuale di una maxirata qualora si verirficassero aumenti di tasso nel periodo d'eccedenza.
Per un mutuo di 20 anni del valore di 100.000 euro la rata sarà dunque di 508-504 euro, ma l'incognità della maxirata rende, a mio avviso, questo prodotto molto meno interessante, soprattutto date le attuali condizioni del mercato, rispetto alle alternative proposte da Poste Italiane.
Le spese di istruttoria sono di 100 euro, le spese di perizia sono di 216 euro, non sono dovute commissioni per estinzione anticipata.
Tutti i tipi di mutui sopra indicati riguardano al massimo l'80% del valore dell'immobile
Nel caso di acquisto e ristrutturazione sono previsti mutui che variano da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30, stesse condizioni previste anche per la formula surroga (trasferimento mutuo) e sostituzione più liquidità, mentre per la sola formula liquidità il massimo tempo d'estinzione è di 20 anni. Vediamo nel dettaglio i mutui sottoscrivibili per l'acquisto di prima o seconda casa.
Mutuo a tasso fisso:
La durata può essre di 5, 10, 15, 20, 25 o 30 anni, il tasso è calcolato al parametro IRS ovvero il tasso di riferimento per i prestiti interbancari alungo termine.
Un mutuo di 20 anni concesso su un importo di 100.000 euro prevede, per esempio, una rata di euro 678 al mese (tassi riferiti a gennaio 2010, sul sito ufficiale delle poste vengono aggiornati in tempo reale)
Mutuo a tasso variabile
Anche questo può avere una durata di 5, 10, 15, 20, 25 o 30 anni ed è calcolato al parametro Euribor 3 mesi 360, con variazioni trimestrali.
Un mutuo di 20 anni concesso su un importo di 100.000 euro prevede, alla data attuale (gennaio 2010) una raga di 504 euro al mese.
Mutuo Tasso Variabile BCE
Durate di 5-10-15-20-25 o 30 anni, la rata è calcolata al tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, il parametro viene rilevato l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese e applicato dal primo giorno del mese seguente.
Un mutuo di 20 anni per un importo di 100.000 euro prevede alla data attuale (gennaio 2010) una rata di 552 euro.
MUTUO A TASSO MISTO
Anche questo sottoscrivibile da 5-10-20-25-30 anni permette di rivedere la scelta del mutuo ogni 2, 5 o 10 anni, passando da un tasso all'altro, sia che si passi dal fisso al variabile che dal variabile al fisso. Questo prodotto è particolarmente interessante perchè non tutte le banche permettono di poter valutare l'andamento del mercato con questa grande elasticità, attualmente, come dimostrano anche le simulazioni sopra proposte, è particolarmente conveniente il tasso variabile rispetto al tasso fisso, ma è difficile prevedere quali saranno le condizioni tra 2, 5 o 10 anni, riservarsi il diritto di valutazione del mercato è un'opportunità da non sottovalutare.
Una volta scelto il lasso di tempo (2, 5 o 10 anni) ad ognuna di queste scadenze avremo la possibilità di passare da un conto all'altro.
Per un mutuo di 100.000 euro rimborsabile in 20 anni con partenza a tasso variabile la rata sarà di 508-504 euro al mese (per queste tabelle, particolarmente personalizzabili, è opportuno consultare direttamente l'offerta di BancoPosta.
MUTO A RATA DECRESCENTE
Mutuo caratterizzato da un tasso fisso con rata decrescente, la durata è prevista per 5-30 anni come nei casi precedenti, il tasso è calcolato sul parametro IRS e il rimborso diminuisce perchè la quota capitale resta costante mentre la quota di interesse è a scalare.
Sempre ipoteizzando un mutuo di 100.000 euro per un periodo di 20 anni si pagherà una rata di 419 euro.
MUTUO ISI (Inizio solo interessi)
La durata prevista è di 15 o 20 anni, calcolato sul tasso IRS, per i primi 2 o 3 anni è possibile pagare rate di importo inferiore costituite dai soli interessi, oltre a questo periodo si inizierà a pagare anche la quota capitale.
Un mutuo di 20 anni (3+17) alle condizioni attuali prevede una rata di 452 euro per i primi 2 anni e di 752 per i successivi 17. Assolutamente non conveniente in questo momento.
MUTUO AFFITTO (rata costante, durata variabile)
Una formula mista tra rata costante e durata variabile, compresa inizialmente tra 10 e 20 anni estendibile fino a 30 con il pagamento eventuale di una maxirata qualora si verirficassero aumenti di tasso nel periodo d'eccedenza.
Per un mutuo di 20 anni del valore di 100.000 euro la rata sarà dunque di 508-504 euro, ma l'incognità della maxirata rende, a mio avviso, questo prodotto molto meno interessante, soprattutto date le attuali condizioni del mercato, rispetto alle alternative proposte da Poste Italiane.
Le spese di istruttoria sono di 100 euro, le spese di perizia sono di 216 euro, non sono dovute commissioni per estinzione anticipata.
Tutti i tipi di mutui sopra indicati riguardano al massimo l'80% del valore dell'immobile
sabato 23 gennaio 2010
mutuo 2 in 1 BNL
Il mutuo 2 in 1 BNL è un prodotto particolarmente interessante per i giovani in procinto di acquistare casa, la durata dei mutui prevede contratti anche ultratrentennali, per il quale è previsto il finanziamento dell'80% massimo del valore dell'immobile contro una soglia massima finanziabile è di euro 250.000.
Con il mutuo bnl è possibile acquistare, costriuire o ristrutturare la propria casa (solo prima casa) contando su un tasso variabile indicizzato al tasso Euribor per i primi due anni, particolarmente vantaggioso attualmente visto il ribasso dei tassi variabili, e un tasso fisso fino all'estinzione del mutuo, con la certezza quindi dell'importo da rimborsare.
Si possono richiedere mutui rimborsabili fino a 40 anni.
Qualche dettaglio.
Le spese di istruttoria sono dello 0,85% dell'importo finanziato per i mutui fino a 250.000 euro (questo limite vale per i mutui di 35-40 anni) e di 1.500.000 fissi oltre tale soglia. Le spese di perizia sono le seguenti:
Possono richiedere il mutuo le persone di cittadinanza italiana o i residenti in Italia da almeno 5 anni, l'età minima del richiedente è di 18 anni e la somma dell'età anagrafica del richiedente e degli anni del mutuo non dovrà superare i 78 anni. Occorre inoltre dichiarare di essere dipendenti a tempo indeterminato o liberi professionisti con almeno 2 anni di attività lavorativa alle spalle.
Le opinioni sul web
Secondo guida ai prestiti il mutuo, definito un "ibrido" per via della compresenza del tasso fisso e variabile, è particolarmente vantaggioso in un momento come quello attuale in cui i tassi risultano bassi, permettendo quindi un risparmio effettivo nei primi due anni del rimborso. Inoltre viene sottolineato il fatto che anche il tasso fisso verrà determinato nel momento stesso in cui si stipula il contratto, e non al termine dei primi due anni.
Di difficile interpretazione risultano però i calcoli pubblicati dallo stesso guida ai prestiti dove, simulando un prestito di 100.000 euro per un periodo di 20 anni, la rata dei primi due anni risulterebbe superiore rispetto a quella a tasso fisso (679,44 euro contro 553,98).
Con il mutuo bnl è possibile acquistare, costriuire o ristrutturare la propria casa (solo prima casa) contando su un tasso variabile indicizzato al tasso Euribor per i primi due anni, particolarmente vantaggioso attualmente visto il ribasso dei tassi variabili, e un tasso fisso fino all'estinzione del mutuo, con la certezza quindi dell'importo da rimborsare.
Si possono richiedere mutui rimborsabili fino a 40 anni.
Qualche dettaglio.
Le spese di istruttoria sono dello 0,85% dell'importo finanziato per i mutui fino a 250.000 euro (questo limite vale per i mutui di 35-40 anni) e di 1.500.000 fissi oltre tale soglia. Le spese di perizia sono le seguenti:
- fino a 110.000 €: 220 €
- da 110.001 € a 250.000 €: 250 €
- da 250.001 € a 500.000 €: 350 €
- da 500.001 € a 1.000.000 €: 450 €
- da 1.000.001 € a 2.500 €: 550 €
- oltre 2.500.000 €: 800 €
Possono richiedere il mutuo le persone di cittadinanza italiana o i residenti in Italia da almeno 5 anni, l'età minima del richiedente è di 18 anni e la somma dell'età anagrafica del richiedente e degli anni del mutuo non dovrà superare i 78 anni. Occorre inoltre dichiarare di essere dipendenti a tempo indeterminato o liberi professionisti con almeno 2 anni di attività lavorativa alle spalle.
Le opinioni sul web
Secondo guida ai prestiti il mutuo, definito un "ibrido" per via della compresenza del tasso fisso e variabile, è particolarmente vantaggioso in un momento come quello attuale in cui i tassi risultano bassi, permettendo quindi un risparmio effettivo nei primi due anni del rimborso. Inoltre viene sottolineato il fatto che anche il tasso fisso verrà determinato nel momento stesso in cui si stipula il contratto, e non al termine dei primi due anni.
Di difficile interpretazione risultano però i calcoli pubblicati dallo stesso guida ai prestiti dove, simulando un prestito di 100.000 euro per un periodo di 20 anni, la rata dei primi due anni risulterebbe superiore rispetto a quella a tasso fisso (679,44 euro contro 553,98).
lunedì 16 novembre 2009
Testo del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 , lotta contro i ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive;
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalita' giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attivita' produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile.
4. Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attivita' produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalita', possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidita' aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente piu' lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equita' il contenuto dell'accordo medesimo.
a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. L'inibitoria e' concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravita' del fatto.
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".
2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina piu' favorevole per il creditore.
3. La riserva della proprieta' di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, e' opponibile ai creditori del compratore se e' confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare l'articolo 26, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, recante attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, recante attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 633, 641 e 648 del codice di procedura civile;
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive, ed in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.Ambito di applicazione
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:Definizioni
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalita' giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attivita' produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.
Art. 3.
Responsabilita' del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato determinato dall'impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.Responsabilita' del debitore
Art. 4.
Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Decorrenza degli interessi moratori
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile.
4. Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attivita' produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Art. 5.
Saggio degli interessi
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.Saggio degli interessi
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Art. 6.
Risarcimento dei costi di recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.Risarcimento dei costi di recupero
2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalita', possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.
Art. 7.
Nullita'
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, e' nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonche' ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.Nullita'
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidita' aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente piu' lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullita' dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equita' il contenuto dell'accordo medesimo.
Art. 8.
Tutela degli interessi collettivi
1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:Tutela degli interessi collettivi
a) di accertare la grave iniquita', ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. L'inibitoria e' concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravita' del fatto.
Art. 9.
Modifiche al codice di procedura civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile e' abrogato.Modifiche al codice di procedura civile
2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine e' di cinquanta giorni e puo' essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine e' di sessanta giorni e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi".
3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".
Art. 10.
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 e' cosi' sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.".Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
Art. 11.
Norme transitorie finali
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina piu' favorevole per il creditore.
3. La riserva della proprieta' di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, e' opponibile ai creditori del compratore se e' confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
giovedì 19 marzo 2009
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Altrimenti non si perderebbe...
Come guadgnare con etoro? vi svelerò il mio segreto, messo a punto dopo una serie di acquisti che ripetutamente si trasformavano in perdite.
Compravo e quello che compravo sistematicamente scendeva, poco inizialmente, per poi precipitare sempre più in basso, fino a svalutazioni con percentuali molto alte.
Che fare? rientrare vendendo alla metà del valore d'acqusito?
Oppure esorcizzare la "perdita" riuscendo ad avere numerosi guadagni sulla stessa transizione monetaria.
In pratica, eseguo un primo acquisto di valuta investendo pochi dollari, tanto per creare un punto di partenza.
Se lo scambio risulta immediatamente favorevole, tanto meglio, decido quando fermarlo e ci guadagno. Ma se, sistematicamente, il moi investimento perde valore, attendo che la percentuale di perdita sia abbastanza rilevante e faccio un secondo investimento, superiore al primo. Poi attendo ancora. Se continua a perdere ( e di solito i miei investimenti continuano a perdere) faccio ancora uno o due investimenti mentre la valuta cala, investendo sempre cifre maggiori.
L'ultimo investimento, quello che mi crea il recupero di tutto il capitale, avviene in pratica ad una notevole percentuale di ribasso rispetto al primo.
E poi si sale. Il recupero dell'ultimo investimento è spesso a brevissimo termine, tutto sta nel calcolare quando lo si ritiene conveniente, generalmente amando poco il rischio rivendevo non appena il mio margine di guadagno poteva considerarsi soddisfacente e farmi rientrare degli investimenti minori precedenti.
Continuando ad attendere il risalire della valuta, sceglievo poi quando rivendere i successivi, ottenendo quindi un guadagno e un aumento del capitale. Magari il primo investimento non lo recupero, ma i successivi investimenti si.
Certo, verrebbe da dire, se si aspettasse un po' a riscattare l'investimento maggiore il guadagno potrebbe essere davvero alto, ma non sono fatta per i grandi rischi, solo per quelli ponderati...
E comunque, il trading di etoro, come tutti gli investimenti forex, è un rischio. Lo si corre solo se ce lo si può permettere, e se la perdita non pregiudica il proprio stile di vita.
Che dire di etoro. Il programma è davvero ben fatto, ci sono molte funzioni, non le ho sperimentate tutte perchè mi sono buttata sulle mie sperimentazioni, ma è possibile ponderare gli investimenti utilizzando strumenti più affidabili di consulenza e di rilievo dati.
La grafica è immediata, il sito non crea difficoltà di alcun tipo, è semplice e intuitivo, se poi siete degli amanti della finanza, se vi piace studiare il mercato per cercare la strategia vincente che possa fare la differenza nel vostro budget, se vi piace l'investimento quanto la simulazione, etoro è sicuramente da provare.
Potrete gestire un capitale virtuale ed entrare nel mondo del forex senza correre alcun rischio, almeno finchè di simulazione si tratta.....
Gratuito.
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